IL CASO

Autore: Michele Borsoi

ASSINEWS 346 – novembre 2022

Premessa

Se un’impresa vende dei propri beni assicurati, come ad esempio un fabbricato, si deve far rientrare questo caso nella fattispecie di alienazione di cose assicurate.

A seguito di questa operazione, non è infrequente assistere a comunicazioni del contraente all’assicuratore che invoca la cessazione del rischio, oltre che la restituzione dei premi pagati relativi al periodo residuo di copertura non goduta.

La cessazione del rischio

La vendita di un bene assicurato non è motivo per invocare la cessazione del rischio assicurato e tantomeno sussiste un diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto.

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