L’AGENZIA DELLE ENTRATE RACCOGLIE IN UNA GUIDA TUTTI GLI INTERVENTI AGEVOLABILI SU IRPEF E IVA

di Bruno Pagamici
Bonus ristrutturazioni a 360 gradi. L’agevolazione che consente la detrazione Irpef maggiorata del 50% fino al 31 dicembre 2024 è utilizzabile non solo per le opere edili di mera manutenzione ordinaria e straordinaria, ma per una più vasta gamma di interventi: acquisto di immobili già ristrutturati; opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica degli edifici; installazione di ascensori anche per l’adeguamento alla legge 13/1989; sostituzione – riparazione – innovazione di impianti elettrici e idraulici; costruzione di muri di cinta e di muri esterni di contenimento; realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle abitazioni per prevenire atti illeciti da parte di terzi; acquisto/costruzione di box auto. A ciò si aggiunge la nuova detrazione introdotta dalla legge di bilancio 2022 del 75% per interventi diretti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, valida tuttavia solo per le opere realizzate nel 2022.

Non solo. All’agevolazione fiscale della detrazione maggiorata del 50% a valere sulle opere di ristrutturazione si somma sia la possibilità dell’aliquota Iva ridotta al 10% sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori, sia la detrazione del 19% degli interessi pagati sui mutui stipulati per la ristrutturazione dell’abitazione.

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio è inoltre possibile effettuare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Sono, in sintesi, alcune delle indicazioni fornite nella Guida dell’Agenzia delle entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, ottobre 2022”.

Box e posti auto. La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:

– per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);

– per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “nuova costruzione”. La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo con cambio di destinazione d’uso. La legge di bilancio 2022 ha previsto che gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (art. 16-bis, comma 1, lett. d) del Tuir) rientrano, a partire dal 1° gennaio 2022, tra quelli per i quali è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Gli immobili ristrutturati. In caso di acquisto di immobili a uso abitativo il beneficio spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione che entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori vendono l’immobile. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef calcolata su un costo forfettario di ristrutturazione dell’immobile sempre ripartita in 10 rate annuali.

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente del bene deve calcolare la detrazione (del 50% o 36%) su un importo forfettario: 25% del prezzo di vendita dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto (il prezzo comprende anche l’Iva addebitata all’acquirente). Se per esempio un contribuente acquista un’abitazione nel 2022 al prezzo di 200 mila euro, il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200 mila euro) è di 50 mila euro e la detrazione (50% di 50 mila euro) è pari a 25 mila euro.

Invece dell’utilizzo diretto della detrazione, per le spese sostenute a partire dal 2020 i beneficiari della detrazione possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, come previsto dall’art. 121 del dl 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio)

Prevenzione di atti illeciti. Con il bonus ristrutturazioni è possibile agevolare gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

– rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

– apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

– porte blindate o rinforzate;

– apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

– installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti

– apposizione di saracinesche;

– tapparelle metalliche con bloccaggi;

– vetri antisfondamento;

– casseforti a muro;

– fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

– apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Misure antisismiche. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.

Al riguardo sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all’85% ed essere usufruite fino al 31 dicembre 2024 (“sisma bonus”). Inoltre, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, l’art. 119 del dl 34/2020 ha introdotto per determinati interventi antisismici la detrazione del 110% (il cosiddetto “super sisma bonus”).

La detrazione del 75%. Con la nuova detrazione d’imposta del 75% è possibile avere un abbattimento dei costi sostenuti nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo va calcolata su un importo complessivo non superiore a: 50 mila euro, per gli edifici unifamiliari; 40 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; 30 mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per edifici composti da più di 8 unità).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici nonché per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare:

– per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;

– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

Cessione del credito o sconto in fattura. Come prevede l’art. 121 del dl 34/2020, nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’art. 16-bis del Tuir è possibile effettuare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito i seguenti interventi):

– manutenzione straordinaria;

– restauro e risanamento conservativo;

– ristrutturazione edilizia;

– manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni degli edifici);

– realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (se effettuati a partire dal 2022);

– installazione di impianti fotovoltaici.

Inoltre, la cessione e lo sconto possono riguardare gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (possibilità introdotta, solo per l’anno 2022 dall’art. 119-ter del dl 34/2020).

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate con invio telematico entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, utilizzando il modello allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (successivamente modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022).

Fonte:
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