LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE MANTIENE LA ROTTA. POSSIBILI LE CORREZIONI SULLE COMUNICAZIONI
di Fabrizio G. Poggiani
Responsabilità in solido, restano gli indicatori. Per evitare la configurabilità del concorso in violazione nella cessione dei bonus edilizi, però, i fornitori e i cessionari potranno invocare ulteriori elementi e circostanze, anche documentali, rispetto agli indicatori già noti e approvati dalle Entrate. Prevista una corsia preferenziale per correggere gli errori e inviare le comunicazioni tardive: la remissione in bonis, con pagamento di una sanzione di 250 euro, per la tardiva presentazione delle comunicazioni per opzioni di cessione e sconto in fattura e possibili correzioni di errori con specifica istanza e mail dedicata. Questi alcuni dei chiarimenti forniti ieri dall’Agenzia delle entrate con la circolare 33/E, avente ad oggetto la disciplina della cessione e dello sconto in fattura delle detrazioni relative ai bonus edilizi, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, dopo le modifiche introdotte dal dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis), convertito con modifiche dalla legge 142/2022. Viene dato atto, innanzitutto, delle più recenti modifiche alla disciplina della cessione o sconto sul corrispettivo per le detrazioni sugli interventi edilizi, con particolare riferimento alla responsabilità in solido, soffermandosi sull’elemento soggettivo dell’illecito e sul concorso nella violazione, richiamando le nozioni di dolo, di cui al comma 4, dell’art. 5 del dlgs 472/1997 e di colpa grave, ai sensi del precedente comma 3. Sul punto, la circolare non cita più gli intermediari finanziari, ma conferma che il grado di colpa sarà discrezionale e valutato tenendo conto della natura dell’attività professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendo un livello elevato nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e indicazioni delle autorità di vigilanza. Con riferimento al concorso nella violazione, per l’agenzia il dolo emerge quando c’è consapevolezza dell’inesistenza del credito da parte del cessionario, mentre la colpa grave ricorre quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, come rappresentata in precedenza, come nel caso in cui l’acquisto del credito sia avvenuto in assenza di documentazione a supporto del bonus o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione, come nel caso di unità immobiliare diversa da quella oggetto degli interventi agevolabili.

Resta in piedi l’ipotesi di concorso in violazione qualora il credito sia acquisito in presenza di operazioni sospette e soggette all’obbligo di segnalazione, ai sensi dell’art. 35 del dlgs 231/2007 e il cessionario non si sia astenuto dall’operazione, ai sensi del successivo art. 42.Si conferma la limitazione della responsabilità in presenza del visto di conformità e delle attestazioni prescritte, fin dall’origine, per la detrazione maggiorata del 110%, e dall’introduzione dell’obbligo, per gli altri crediti edilizi; per gli interventi in edilizia libera e quelli di ammontare inferiore a 10 mila euro, con esclusione del bonus facciate, l’acquisizione della detta documentazione può attenuare la responsabilità in caso di concorso, purché il fornitore cedente la acquisisca ora per allora. Con riferimento agli indici indicati da una recente circolare (n. 23/E/2022 § 5.3), l’agenzia li conferma in toto precisando che l’attività di controllo è finalizzata al contrasto delle frodi ma ammette la possibilità, al fine di dimostrare la propria diligenza, di invocare elementi e circostanze ulteriori, diversi da quelle indicate nel paragrafo indicato (§5.3); si ribadisce, inoltre, che assumono rilevanza, per esempio, la capacità reddituale del committente anche in presenza di sconto in fattura parziale o la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti, che fanno riferimento a interventi senza soglie di spesa, rispetto allo scarso valore dell’immobile oggetto degli interventi.

E’ ora possibile modificare le comunicazioni delle opzioni su richiesta degli interessati, utilizzando una mail dedicata, mentre gli errori formali, da segnalare alle Entrate a cura dell’intermediario e/o dell’amministratore del condominio, non inficiano l’esercizio dell’opzione, alla stessa stregua della mancata indicazione dei valori riferibili ai SAL; l’errore sostanziale (per esempio, l’errata indicazione del codice intervento da cui dipende la percentuale del bonus) può essere corretto, usando il modello allegato alla circolare.

Infine, è possibile presentare la comunicazione delle opzioni anche successivamente ai termini ordinari prescritti, attraverso l’istituto della remissione in bonis versando la sanzione minima di 250 euro.

Commercialisti, ok ai chiarimenti sulla diligenza
Ok dei commercialisti ai chiarimenti sul superbonus e in particolare alle correzioni delle comunicazioni già presentate . «Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti Bis sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave» afferma il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano de Nuccio «abbiamo immediatamente attivato una fattiva interlocuzione con i vertici dell’Agenzia delle Entrate affinché fossero superate le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi». «La circolare diffusa è apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal Decreto Aiuti bis che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori, le banche in primis».

Sospensione di giudizio per Confedilizia sugli effetti della circolare ai fini dello sblocco dei crediti:« Poiché il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura si è bloccato perché le banche, dopo la prima circolare delle Entrate, hanno perso ogni certezza sulle loro responsabilità (e sui conseguenti rischi), auspichiamo che le precisazioni della nuova circolare siano tali da restituire fiducia agli istituti di credito, così consentendo la riattivazione di importanti interventi edilizi. Ier il movimento 5 stelle prima dell’uscita della circolare ha inviato una nota in cui evidenzia che: Nelle scorse settimane l’M5s ha avuto un’intensa interlocuzione anche con le categorie professionali piu’ interessate ai profili tecnico-operativi della novità, attivandosi per far emergere tutti gli aspetti utili all’amministrazione finanziaria per declinare tempestivamente e nel miglior modo possibile la fase applicativa.»
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