Danno da fermo tecnico: una recente pronuncia conferma l’onere della prova in capo al danneggiato ed evidenzia quale tipo di prova debba fornire
di Bianca Pascotto
È nota a molti la riluttanza delle compagnie assicurative nel rimborsare le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione del nostro veicolo danneggiatosi a seguito di sinistro e fermo dal carrozziere per le necessarie riparazioni.
La classica eccezione che ci viene sollevata concerne l’obbligo di provare il necessitato uso del veicolo, o detto altrimenti, la dimostrazione che, durante il periodo di fermo del mezzo incidentato, non si poteva ovviare in altro modo se non mediante il noleggio di altro veicolo.
Una prova che in vari casi non è difficile fornire (veicolo per uso lavorativo), ma non lo è per nulla in altre circostanze (veicolo utilizzato sporadicamente da chi magari abita in zone con limitato servizio di pubblico trasporto).
Danno da fermo tecnico: gli orientamenti della giurisprudenza
Ecco che in questi casi questo danno noto come danno da fermo tecnico, scatena il contenzioso, un contenzioso che fino a qualche tempo fa era favorito e alimentato da un contrasto giurisprudenziale, tra chi riteneva questa voce di spesa sempre risarcibile, perché direttamente collegata all’inutilizzabilità del veicolo (danno in re ipsa) e chi invece riteneva che il danno doveva essere dimostrato, in ragione del fatto che l’impossibilità temporanea di fruire del godimento del veicolo di per sé stessa non è indice di alcun danno da intendersi come depauperamento del proprio patrimonio.
Ora la linea giurisprudenziale prevalente aderisce al secondo orientamento (Cass. Civ. 9348/2019) e una recente pronuncia[1], conferma l’onere della prova in capo al danneggiato ma evidenzia con chiarezza quale tipo di prova debba fornire, decisamente dai confini assai più semplici.
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