GLI ERMELLINI SULL’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA: NON OCCORRE L’ESERCIZIO DI TUTTI I POTERI TIPICI
di Stefano Loconte e; Giulia Maria Mentasti
Amministratore di fatto a rischio: per rispondere dell’illecito penale non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico o occasionale. È quanto emerge dalla sentenza n. 34381 del 16 settembre scorso, con cui la Cassazione, con specifico riferimento alla categoria dei reati tributari, nella quale rientravano quattro dei cinque reati contestati all’imputato, ha dato una definizione della qualifica di amministratore “di fatto”.

Il caso. Era stata disposta la misura cautelare degli arresti in ordine ai reati di cui intestazione fraudolenta di valori di cui all’art- 512-bis c.p. ed emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 dlgs n. 74 del 2000, nei confronti di quello che era stato ritenuto l’amministratore di fatto della società emittente, in quanto “consapevole organizzatore di peculiari modalità operative della società in termini illeciti”. Il ricorso lamentava proprio il vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto.

L’art. 2639 e l’applicazione giurisprudenziale. La vicenda in esame ha rappresentato un’utile occasione per la Cassazione per fare il punto sulla normativa e sugli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia. In particolare, si è ricordato come l’art. 2639 c.c. stabilisce che, per i reati societari previsti dal codice civile, “al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. In applicazione del suddetto dettato normativo, secondo la giurisprudenza, la nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Cass. pen. n. 35346/2013 e n. 43388/2005).
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