LE RECENTI INDICAZIONI DELLE ENTRATE: PROCEDURA SOFT PER ACQUISIRE IL TAX CREDIT DALLE BANCHE
di Francesco Campanari
Limitati alle sole fattispecie di “dolo” e “colpa grave” i casi di responsabilità del fornitore che abbia applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che abbiano acquisito crediti da detrazioni fiscali edilizie. Semaforo verde per il correntista che voglia acquistare dalla banca crediti d’imposta da bonus edilizi, non essendo tenuto a effettuare una istruttoria ex novo in capo al beneficiario della detrazione, ma potendosi limitare ad acquisire la documentazione direttamente dalla banca cedente. Definite, infine, le modalità operative per avvalersi dell’istituto della remissione in bonis alle comunicazioni per la cessione dei crediti: oltre al codice tributo, l’Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni di carattere pratico sulla compilazione del modello F24 Elide (si veda altro servizio in pagina).
Sono questi, in sintesi, alcuni dei chiarimenti contenuti in due provvedimenti dell’Agenzia delle entrate: la circolare 33/E, dello scorso 6 ottobre, e la risoluzione 58/E, dell’11 ottobre scorso.
La responsabilità dei fornitori e dei cessionari. Sino all’avvento del cosiddetto decreto Aiuti-bis (il dl 115/2022) i profili di responsabilità del fornitore che applicava lo sconto in fattura e dei cessionari che acquisivano crediti da bonus edilizi erano pieni sia nel caso di “dolo” che nel caso di “colpa”, escludendo la norma un coinvolgimento diretto e solidale con il fruitore del beneficio fiscale solo nel caso di assenza di colpa ossia nel caso di errore incolpevole.
Le novità introdotte dal decreto Aiuti-bis e la modifica del comma 6 dell’articolo 121 del decreto Rilancio hanno, però, “circoscritto” le ipotesi di concorso in violazione dei fornitori e dei cessionari ai casi di “dolo” o “colpa grave”, a condizione che siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli art. 119 e 121. Pertanto, rispetto al passato, affinché il fornitore o il cessionario possano essere considerati solidalmente responsabili con il beneficiario della detrazione, sarà necessario dimostrare che gli stessi abbiano agito mediante “dolo” o “colpa grave” a nulla più rilevando l’ipotesi di “colpa lieve”.
Quali sono le circostanze riconducibili a tali fattispecie? L’art. 5 del dlgs 472/1997 definisce dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile e diretta a ostacolare l’attività di accertamento. Si pensi, per esempio, al caso in cui il cessionario sia consapevole dell’inesistenza del credito e proceda, comunque, alla compensazione dello stesso mediante F24 traendone un diretto beneficio fiscale. Sempre l’articolo 5 del citato decreto, al comma 3, definisce così la colpa grave: sussiste quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili risultando macroscopica l’inosservanza di elementari obblighi.
Anche in questo caso l’amministrazione finanziaria porta degli esempi: si pensi all’acquisto di crediti eseguito in assenza della documentazione richiesta a supporto degli stessi o, pur raccolta, in presenza di una palese contraddittorietà della stessa (il fatto che l’asseverazione o il visto si riferiscano a un immobile diverso rispetto a quello per cui si intende acquisire il credito).
In conclusione, la limitazione di responsabilità concepita con il novellato comma 6 dell’articolo 121, una volta acquisite le asseverazioni, il visto di conformità e le attestazioni prescritte, opera ab origine per i crediti d’imposta per i quali è stata sempre obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione (superbonus) mentre vale dall’introduzione dell’obbligo del visto, delle attestazioni e delle asseverazioni per i crediti di imposta relativi agli altri bonus edilizi.
Ultima interessante precisazione delle Entrate riguarda l’applicazione di tale limitazione di responsabilità anche alla fattispecie del general contractor che effettui sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Cosa cambia nell’acquisto dei correntisti. Il paragrafo 4 della circolare 33/E presenta un’importante novità rispetto all’acquisto dei crediti edilizi da bonus fiscali da parte dei correntisti privati: anche in tale circostanza, l’eventuale profilo di responsabilità risulta fortemente sgravato in seguito all’interpretazione data dall’amministrazione finanziaria.
In sintesi, il correntista che volesse acquistare dalla banca o da una società appartenente a un gruppo bancario un credito fiscale da bonus edilizi non sarà tenuto a effettuare, ex novo, la completa attività di due diligence (già effettuata precedentemente dalla banca) a riprova della bontà del credito. Questo a condizione che la banca cedente consegni al cessionario correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato, al momento dell’acquisto del credito, la necessaria diligenza.
In altri termini, il correntista, ricevendo idonea documentazione a supporto della bontà del credito, potrà comprare gli stessi senza incappare in profili di responsabilità e, anzi, alimentare nuove forme di investimento a basso rischio. Tale chiarimento, dovrebbe, in prospettiva, semplificare di molto il rapporto tra banche e correntisti nella cessione crediti e permettere dunque al sistema bancario di liberarsi agevolmente di crediti e, di conseguenza, di generare spazio per poterne acquistare dei nuovi.
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