Il conducente di un veicolo è sempre responsabile nel caso in cui, sotto effetto di alterazione da sostanze stupefacenti, venga coinvolto in un sinistro?
di Bianca Pascotto
La legge, ben si sa, vieta di porsi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e la violazione del citato divieto integra la fattispecie di reato prevista e sanzionata dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Ma se l’accertamento dello stato di alterazione configura inevitabilmente un fatto penalmente perseguibile, non è per nulla scontato che lo stato di alterazione sia l’origine di un sinistro o costituisca quella pesante aggravante di cui al comma 1 bis dell’art. 187 c.d.s..
IL FATTO
Tizio alla guida della propria moto entra in collisione con un furgone che proviene dalla direzione opposta e subisce traumi che necessitano il suo urgente ricovero in ospedale. Interviene la pubblica autorità che accerta la dinamica del sinistro grazie alle dichiarazioni di testi oculari tra i quali, il conducente del furgone coinvolto. Emerge che il sinistro è stato determinato dalla sconsiderata condotta di un motociclo che, con svolta a sinistra, taglia improvvisamente la strada a Tizio il quale per evitare un impatto frontale, sterza sull’opposta corsia urtando contro il furgone. Gli accertatori non rilevano alcuna imprudenza o imperizia nella condotta di Tizio, ma dall’esame del sangue e urine emerge una concentrazione di cannabinoidi ben superiore al tasso soglia e così scatta l’imputazione del reato ex art. 187 c.d.s..
Tizio viene tratto a giudizio con l’imputazione di guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver provocato, in tali circostanze, il sinistro.
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