RCA
Obbligo esteso anche alla circolazione su aree private Ma ora chi pagherà i sinistri già avvenuti?
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 334 –ottobre 2021
1. Una rivoluzione
Alla fine tanto tuonò che piovve: dopo che la Corte di giustizia dell’Unione Europea, da sette anni in qua, veniva ripetendo che l’obbligo di assicurazione della r.c.a. sussiste anche nel caso di circolazione su aree private o comunque non destinate solitamente alla circolazione di veicoli a motore, le sezioni unite della Corte di Cassazione si sono adeguate, ed hanno stabilito che l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile sussiste non solo a carico di chi metta in circolazione un veicolo a motore su una strada pubblica, ma anche a carico di chiunque faccia un “uso del mezzo conforme alla sua destinazione” (Cass. civ., sez. un., 30.7.2021 n. 21983).
Questo vuol dire, ad esempio, che il suddetto obbligo sussiste anche a carico di chi tenga il proprio veicolo fermo in un garage, oppure circoli nella propria tenuta di campagna.
Ma soprattutto vuol dire che la vittima di un sinistro stradale ha sempre diritto ad essere risarcita, anche quando il danno sia avvenuto in un’area privata, interclusa o comunque non destinata alla circolazione dei veicoli a motore.
Avrà diritto ad essere risarcito dall’assicuratore della r.c.a., ad esempio, il condòmino investito nel parcheggio condominiale; l’infermiere investito dall’ambulanza in manovra nel garage dell’ospedale; il militare ferito a causa del ribaltamento del blindato su cui viaggiava durante un’esercitazione in aperta campagna; l’operaio urtato da un elevatore a forche (c.d. “muletto”) all’interno di un opificio.
Insomma, le fattispecie ipotizzabili sono talmente tante e talmente diverse che non è azzardato parlare di una vera propria rivoluzione nella materia dell’assicurazione r.c.a..
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati a Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
© Riproduzione riservata