Un quadro di regole ad hoc per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente dalle Camere il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) convertito in legge 108/2021. Il provvedimento reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all’organizzazione della gestione del Pnrr, definendo i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Nella seconda parte del decreto sono previste misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del Pnrr (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione.

Grazie a questo provvedimento sono individuate procedure semplificate in materia di affidamento, tra l’altro, dei contratti pubblici Pnrr. Spicca l’utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l’espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Il quadro entro il quale si muoveranno le opere contemplate dal Piano, prevede anche modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto. Dall 1° novembre 2021, invece, scatta l’eliminazione per il subappalto del limite del 30 per cento dell’importo per le cd. opere super specialistiche; l’affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario; il riferimento direttamente al subappaltatore dell’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l’introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per il Pnrr spazio anche alla semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla sua realizzazione. Nello specifico, si prevede il ricorso all’affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.
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