IL DECRETO LEGGE IN VIGORE DAL 22/10 SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DISCIPLINA E RAFFORZA LE SANZIONI
di Daniele Cirioli
Giro di vite sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Eccetto che nelle aziende con un solo occupato, lo stop scatterà in presenza di lavoro nero al 10% (oggi al 20%) o in presenza di «gravi violazioni» sulla sicurezza del lavoro (oggi è richiesto che le violazioni siano reiterate). Rincarano, inoltre, le sanzioni: per il lavoro irregolare, ad esempio, la somma aggiuntiva è di 2.500 euro fino a cinque lavoratori in nero e di 5 mila euro per più di cinque. A prevederlo, tra l’altro, è il dl n. 146/21, in vigore dal 22/10, che sostituisce integralmente la vigente disciplina (art. 14 del dlgs n. 81/2008, il Tu sulla sicurezza del lavoro).

Quando l’attività è sospesa. In base alla nuova disciplina, l’ispettorato nazionale del lavoro deve adottare il provvedimento di sospensione quando riscontra:

– che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero, al momento dell’accesso ispettivo, ossia senza preventiva «comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» (la CO);

– a prescindere dal settore di intervento, gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (indicate in tabella).

Il provvedimento non può essere adottato per le ipotesi di lavoro in nero e irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa.

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