GIURISPRUDENZA
Autore: Laura Opilio, Luca Morini
ASSINEWS 335 – novembre 2021
Con ordinanza del 23 settembre 2021, n. 25849 la Corte di Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull’interpretazione dei contratti assicurativi.
Il caso
La vicenda giudiziaria trae origine dal diniego di copertura opposto da una compagnia assicurativa sulla base di un’interpretazione estensiva di una clausola della polizza di dubbio significato.
Più nello specifico, la ricorrente aveva citato in giudizio la compagnia con cui era assicurato il figlio, per essere risarcita dei danni patiti a causa del cane di quest’ultimo.
Secondo la compagnia, il danno in questione non rientrava nell’oggetto della copertura in quanto la polizza, con una clausola di non esemplare chiarezza, escludeva dalla nozione di terzo danneggiato “il coniuge, i genitori […], gli altri parenti ed affini con loro conviventi”.
A detta della compagnia, tale clausola imponeva di considerare esclusi i genitori, indipendentemente dal fatto che questi convivessero o meno con l’assicurato, essendo il requisito della coabitazione riferito unicamente agli “altri parenti ed affini”.
Il giudice di prime cure ha respinto tale obiezione e accolto il ricorso della donna, ritenendo che ai sensi di polizza dovessero considerarsi esclusi i genitori soltanto se conviventi con l’assicurato.
Al contrario, con una sentenza di senso opposto, la Corte di appello di Roma ha ritenuto irrilevante l’elemento della coabitazione.
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