CONDIZIONI DIFFERENTI TRA IL 110% E GLI ALTRI BONUS EDILIZI: NON BASTA IL PAGAMENTO NEI TEMPI
di Sandro Cerato
Non è sufficiente effettuare il bonifico bancario entro il 31 dicembre 2021 per poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura del superbonus 110%, poiché è necessario che entro tale data sia stato raggiunto uno stato avanzamento lavori almeno del 30%. È questo uno degli aspetti più delicati che le persone fisiche che intendono accedere alle opzioni previste dall’art. 121 del decreto 34/2020 devono tener conto per una corretta gestione dell’operazione ed emerge dal combinato disposto tra il criterio di cassa (ossia, per usufruire della detrazione occorre ci sia stato il pagamento) e appunto la norma del cosiddetto decreto Rilancio (dl 34/2020) per opzioni sconto/cessione detrazione.

A oggi, ossia non considerando eventuali proroghe allo studio del governo nella legge di Bilancio 2022, il calendario è il seguente: il superbonus è già confermato anche per il 2022 (sia pure con scadenze differenziate in funzione della tipologia di soggetto);

le altre detrazioni «ordinarie» (bonus facciate, ecobonus e sismabonus) scadono il prossimo 31 dicembre 2021 (così come la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura).

È opportuno ricordare che l’unica detrazione a «sistema» è quella del 50% per ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del Tuir, che dovrebbe comunque scendere alla percentuale del 36% quale misura a regime.

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