NIENTE MULTA E TAGLIO DEI PUNTI DALLA PATENTE. LO DICE UN’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
di Dario Ferrara
Stop polizia «fuorilegge». La municipale o la stradale non possono utilizzare gli autovelox mobili scout speed a bordo delle pattuglie multando gli automobilisti per eccesso di velocità senza avvisare che è in corso il controllo elettronico. È lo stesso articolo 142, comma 6 bis, del Codice della strada (Cds) a stabilire che il rilevamento a distanza mediante gli apparecchi deve essere segnalato in via preventiva e in modo ben visibile agli utenti della strada: al decreto del ministro dei Trasporti spetta soltanto disciplinare «le modalità d’impiego degli strumenti». E dunque il dm Bianchi, ripreso sul punto dall’attuale dm Delrio, non può derogare alla legge esonerando dall’obbligo di segnalazione gli strumenti che rilevano con «modalità dinamica» l’andatura dei mezzi sulle carreggiate: sarebbe d’altronde irragionevole una disparità di trattamento fra postazioni fisse e mobili. Emerge dall’ordinanza 29595/21, pubblicata il 22 ottobre dalla seconda sezione civile della Cassazione.
Rango superiore. Il ricorso del comune è bocciato dopo una doppia sconfitta in sede di merito: devono essere annullati la multa e il taglio di tre punti sulla patente inflitti al proprietario-conducente dell’auto che viaggia a 85 chilometri l’ora in un tratto dove il massimo è di 70. Vedono giusto il giudice di pace e il tribunale: come sottolineato finora dalla giurisprudenza di merito, il comma 6 bis dell’articolo 142 Cds prevede un obbligo di segnalazione preventiva che ha carattere generale e non può essere eluso dai decreti ministeriali che rappresentano una fonte normativa subordinata. E che devono essere disapplicati dal giudice ordinario quando risultano in contrasto con la legge. Il decreto ministeriale, d’altronde, può derogare alla fonte di rango superiore soltanto se la possibilità è prevista in modo chiaro dalla legge.
Messaggi luminosi. Intendiamoci: gli scout speed sono autorizzati da anni dal ministero delle Infrastrutture, che ne ha approvato le evoluzioni tecnologiche con riprese video, radar e modalità moving closing. Lo strumento a bordo della pattuglia consente di captare la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni di marcia anche a decine di chilometri di distanza. E pure di notte, grazie agli infrarossi. Ma le innovazioni tecnologiche sono comunque utilizzabili entro i limiti delle norme in vigore.
Nella specie il codice della strada rimette al decreto ministeriale la mera individuazione delle modalità di impiego di cartelli e segnali luminosi per avvisare che è attivo il rilevamento elettronico. È proprio il dm Bianchi che contempla la possibilità di installare sulle auto della polizia messaggi luminosi con l’iscrizione «controllo velocità» visibili sia frontalmente sia da tergo, assicurando così il rispetto della legge. Non convince l’obiezione secondo cui sarebbe difficile segnalare agli automobilisti la presenza dell’apparecchio in auto: le nuove pattuglie hanno il dislpay sul tettuccio. Spese di lite compensate per la novità della questione.
Il testo dell’ordinanza su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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