IL CASO

Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 335 – novembre 2021     
 

Premessa
Può certamente accadere che un utilizzo inappropriato di un termine produca conseguenze inaspettate a livello di trasferimento del rischio della responsabilità di un’impresa per l’infortunio occorso ad un suo prestatore di lavoro.
La situazione che esamineremo riguarda due figure di lavoratori partecipanti alle attività di un’azienda descritte in polizza.

Le figure in questione sono quelle dei lavoratori distaccati e dei prestatori d’opera.
Laddove un’azienda si avvalga di queste figure per la propria attività, sarà necessario capire se la copertura assicurativa sia effettivamente operante anche nel caso in cui questi soggetti patiscano un infortunio sul lavoro per una responsabilità ascrivibile all’azienda stessa.

Il caso
Un lavoratore, non dipendente dell’azienda assicurata, stava eseguendo un’attività manuale presso l’azienda dell’assicurato. Egli era inquadrato con la figura del lavoratore distaccato ed occupato temporaneamente presso l’azienda dell’assicurato.

Il rischio
L’azienda utilizzatrice disponeva di efficace contratto di assicurazione contro la responsabilità civile. Detta polizza prevedeva anche la copertura in caso di responsabilità per infortuni subiti da prestatori d’opera utilizzati nell’ambito dell’impresa.

Il dubbio
Ci potrà essere analogia tra le due figure lavorative? La copertura in favore di prestatori d’opera può essere idonea a ricomprendere anche la figura del lavoratore distaccato?

Le differenze
Il distacco di manodopera non è un’analogia o sinonimo di contratto di prestazione d’opera. Nel primo caso, il contratto di distacco di manodopera si verifica quando un lavoratore resta alle dipendenze del proprio datore di lavoro, ma esegue la propria prestazione presso una diversa azienda ed un diverso datore di lavoro seguendo le direttive di quest’ultimo.

Il datore di lavoro originario è definito il “distaccante” ed è colui che continua a provvedere al pagamento dello stipendio ed al pagamento del premio di assicurazione sociale presso l’I.N.A.I.L.
Nel secondo caso il prestatore d’opera partecipa alle attività dell’impresa assicurata in forza di uno specifico contratto di prestazione d’opera di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Questa attività si configura quando una persona si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del proprio committente.

La non copertura
Stabilito che le differenze tra i due soggetti è palese, la copertura presente in polizza relativa alla figura del prestatore d’opera non può essere idonea a manlevare l’assicurato quando si avvale di lavoratori distaccati.
Nei casi in cui sono presenti detti lavoratori distaccati è necessario quindi garantirsi la propria manleva ricorrendo a diversa condizione di assicurazione espressamente incentrata sulla precisa classificazione di questo tipo di prestatori di lavoro.

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