È intervenuto il legislatore a dirimere finalmente la controversa questione sull’apposizione della targa prova ai veicoli con o senza carta di circolazione
Di Bianca Pascotto
È entrato in vigore l’11 settembre (c’è da preoccuparsi?) il Decreto Legge n. 121 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre, il cui titolo “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, evoca – ci auguriamo con pari successo – quelli coniati dalla illuminata Lina Wertmüller per i propri film.
Tra le varie disposizioni e modifiche che il D.L. introduce al Codice della Strada e non solo, l’art. 3 affronta la problematica della targa prova, eliminando definitamente qualsivoglia dubbio sulla “tipologia” di veicolo – con o senza carta di circolazione – sul debba la targa debba essere applicata.
Senza richiamare in questa sede la nutrita cronistoria degli avvenimenti e dei riferimenti normativi che hanno interessato la questione, valga ricordare questi fondamentali passaggi:
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