PUBBLICATO IL DM CHE NON TIENE CONTO DELLA VARIAZIONE NEGATIVA ISTAT
di Daniele Cirioli
Confermati gli indennizzi per il danno biologico. Con decorrenza dal 1° luglio 2021, gli importi delle prestazioni, in capitale e in rendita, restano gli stessi vigenti per l’anno 2020, senza tener conto della variazione Istat perché negativa (- 0,3%). Lo stabilisce il ministero del lavoro con decreto n. 187/2021, pubblicato sul proprio sito internet.
Danno biologico. La rivalutazione riguarda la prestazione erogata dall’Inail per ristorare le conseguenze subite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica (cioè il danno biologico), derivanti da infortuni o malattie professionali. Tecnicamente si chiama «indennizzo» e può essere erogato in forma capitale (una tantum) o di rendita (somma periodica), in base al grado della menomazione. La sua misura è prefissata da una specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dall’operazione di rivalutazione, che prevede la liquidazione di:
– una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6 e inferiore al 16%;
– una rendita, in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità di almeno il 16%.
Le rivalutazioni nel tempo. Per 15 anni, fino al 2015 (il danno biologico viene risarcito dal mese di luglio 2000), gli importi dell’indennizzo non sono stati mai aggiornati, non essendo prevista alcuna forma di rivalutazione. Nell’anno 2009 c’è stato un aumento straordinario (8,68%) e così pure nel 2014 (7,57%). La legge Stabilità 2016 ha introdotto una rivalutazione, automatica e annuale, con decorrenza dal 1° luglio in base al tasso Istat. Per i primi due anni (2016 e 2017) non c’è stato aggiornamento a causa di variazioni negative dell’Istat. L’anno 2018 ha visto il debutto della rivalutazione (+ 1,1%), cui ha fatto seguito l’ulteriore rivalutazione per l’anno 2019 (+ 1,1%). Sempre nell’anno 2019, il decreto n. 45/2019 ha approvata una nuova «Tabella indennizzo danno biologico in capitale» che trova applicazione per gli eventi denunciati dal 1° gennaio del 2019. Per l’anno 2020, il dm n. 45/2021 ha fissato allo 0,5% la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2020. Infine, con decreto n. 187/2021 appena pubblicato sul proprio sito internet, il ministero del lavoro ha confermato, con decorrenza dal 1° luglio 2021, gli importi già vigenti al 1° luglio 2020, su proposta dell’Inail (delibera n. 204/2021) che ha fatto presente che, per il 2021, la variazione Istat è risultata negativa e pari a – 0,3 per cento.
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