DANNI INDIRETTI
Autore: Giorgio Pennazzato
ASSINEWS 335 – novembre 2021
PARTE PRIMA
Normalmente una polizza Danni Indiretti (D.I.) va al traino di una polizza di riferimento property (Incendio, Guasti Macchine, Elettronica,…) e pertanto, presupposto fondamentale per l’operatività della D.I., è che accada un DANNO MATERIALE E DIRETTO coperto dalla polizza di riferimento.
Oltre alle garanzie base, la polizza D.I. prevede delle tipiche estensioni di copertura: Fornitori, Clienti, Interdipendenza… Qui ci interessa prendere in esame l’estensione di copertura “Interruzione da parte dell’Autorità Pubblica”: “La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni pattuite in polizza, ad indennizzare l’Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari conseguenti a prolungamento o estensione dell’inattività causati da provvedimenti imposti dall’Autorità, che precludano l’accesso all’ubicazione, colpita da sinistro risarcibile in base all’assicurazione danni materiali e diretti, ove l’Assicurato svolge l’attività dichiarata. La presente estensione di garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a (….) giorni lavorativi consecutivi e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.”
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