Ermanno Comegna
I contributi previdenziali già scaduti che le imprese agricole devono versare all’INPS potranno essere compensati con i contributi comunitari e nazionali da erogarsi a favore degli agricoltori che sono beneficiari di interventi di sostegno pubblico. Lo stabilisce l’art.1 del decreto legge esaminato dal consiglio dei ministri nella giornata di ieri, per accelerare l’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
A seguito di tale disposizione, gli organismi pagatori che hanno la responsabilità di erogare a favore degli agricoltori gli aiuti pubblici sono autorizzati ad eseguire la compensazione tra gli importi da corrispondere in virtù dei meccanismi della Politica agricola comune (Pac) e dei regimi di aiuto nazionale, con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data cui si accerta il diritto all’erogazione. Sono oggetto di compensazione anche gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute come sanzione.
La nuova normativa stabilisce che non possono essere oggetto di compensazione i contributi pubblici derivanti da titoli Pac che sono stati in precedenza concessi in pegno a favore di operatori finanziari, come garanzia per l’accesso al credito.
Per la completa applicazione del meccanismo della compensazione è previsto che l’INPS comunichi telematicamente i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti all’Agea e a tutti gli organismi pagatori attivi sul territorio nazionale. Inoltre, la stessa comunicazione è inoltrata dall’organismo di previdenza pubblica agli agricoltori interessati ed ai centri di assistenza agricola (CAA) ai quali è stato concesso il mandato di rappresentanza. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’istituto previdenziale.
Lo strumento di compensazione per le imprese agricole in materia di disposizioni sulla previdenza si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Ermanno Comegna
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