GLI ERMELLINI INDIVIDUANO UNA AUTONOMA POSIZIONE DI GARANZIA. E SCATTANO LE RESPONSABILITÀ
di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti
Se si appalta, scelta accurata e monitoraggio costante, perché scattano le manette e le sanzioni 231: è quanto emerge dalla sentenza n. 33595 del 10 settembre scorso, con cui la quarta sezione penale della Cassazione ha chiamato a rispondere sul piano penale, nonché ex dlgs 231/2001, l’impresa committente per l’incidente occorso al dipendente della ditta appaltatrice. La Cassazione ha, infatti, ritenuto il committente titolare di una autonoma posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per il suddetto infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
I principi sanciti dalla sentenza. Per evitare di essere coinvolto in un procedimento penale, il committente di lavori dati in appalto deve prestare molta attenzione nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata all’attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa. Inoltre, attenzione a non chiedere che il lavoro sia svolto in tempi stretti: infatti, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5 dlgs n. 231/2001, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione, corrispondendo al risparmio di tempo un risparmio di spesa in termini di giornate di lavoro pagate e comunque di costo complessivo dell’opera.
Il caso e l’accusa. Nel caso che ci occupa, il Tribunale di Milano si era pronunciato in un procedimento per infortunio sul lavoro occorso al dipendente di una ditta appaltatrice, il quale, mentre si trovava sulla sommità di un forno fusorio in fase di installazione presso lo stabilimento della appaltante, era precipitato da un’altezza alcuni metri procurandosi gravi lesioni. Dunque, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità per il delitto di lesioni colpose ex art. 590 cp, per quanto ora rileva, del presidente del consiglio di amministrazione, del consigliere con delega per la gestione ordinaria della società e del procuratore delegato alla sicurezza per lo stabilimento dell’impresa committente, nonché la responsabilità di quest’ultima ex dlgs 231/2001.
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