GIURISPRUDENZA

È vessatoria la clausola che esclude la garanzia se il cliente danneggiato ha legami affettivi con il professionista

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 324 – novembre 2020

Ancora confusione tra il concetto di delimitazione del rischio e la clausola che limita la responsabilità dell’assicuratore.

Il Tribunale di Ferrara con la sentenza n. 169/2020 del 16 maggio1, ha affrontato, tra le varie tematiche allo stesso sottoposte, l’annosa questione della vessatorietà di una clausola contenuta nella polizza di assicurazione della responsabilità professionale.

Il caso
Tizio agisce in giudizio contro il proprio legale per aver proposto tardivamente l’appello ad una sentenza del Tribunale di Ferrara in merito all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato dal suo datore di lavoro. Ravvisando sussistere l’errore professionale, chiede il risarcimento dei danni subiti per la mancata reintegra nel posto di lavoro. Il legale si costituisce ammettendo la propria responsabilità e chiama in causa le Generali Italia spa per essere manlevato. La compagnia si costituisce negando la responsabilità del proprio assicurato, contestando la quantificazione dei danni chiesti dall’attore ed eccependo l’inoperatività della polizza assicurativa giacché l’art. 3 dell’allegato A (modello delle condizioni generali di assicurazione), escludeva dalla garanzia i soggetti non qualificati come terzi rispetto all’assicurato.

Nel caso di specie, infatti, all’epoca del commesso errore professionale, risultava che Tizio era coniuge ancorché separato, del legale e pertanto non poteva essere qualificato come terzo nei confronti dell’assicurato. Viene espletata la CTU relativa alla quantificazione dei danni subiti da Tizio per il tardivo e non accolto appello, che venivano ricondotti all’importo di € 179.035,94 a titolo di mancato percepimento delle retribuzioni fino alla data di pensionamento e ulteriori € 779,03 a titolo di trattamento pensionistico. Senza necessità di altri incombenti istruttori, il Tribunale di Ferrara decide di accogliere la domanda di Tizio e condannare le Generali Italia spa a pagare, ritenendo l’evento in garanzia.

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