GIURISPRUDENZA RC AUTO

Lo ribadisce l’ordinanza n. 21323 pubblicata il 5 ottobre 2020 dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione seguendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato

di G. Begani, M. Schiavone e MR. Oliviero

Apparente contrasto tra diritto e la realtà

Anche se può confliggere con la percezione della maggior parte degli automobilisti una insidia ben visibile, invece, di rafforzare le pretese risarcitorie diventa una esimente chiamando in causa le responsabilità dell’automobilista e il rispetto dell’ordinaria prudenza e diligenza.

Il caso

Il Tribunale, in funzione di Giudice dell’impugnazione della causa decisa in primo grado dal Giudice di Pace, aveva escluso il nesso causale tra la buca e l’evento dannoso (o comunque il danno), perché aveva ritenuto ben percepibile la buca come insidia e quindi non percepita dal danneggiato per comportamento colposo dello stesso.

Ricorso rigettato anche dalla Cassazione

La motivazione del rigetto, invero molto succinta, fa riferimento alla «stabilità di certa lex della giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale ha aderito». Secondo la Cassazione, infatti, nel caso di specie i Giudici di merito si sono conformati ad uno stabile orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede, ai fini dell’accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento di danno, la prova della pericolosità della prima.

L’art. 2051 c. c. pone a carico del custode una responsabilità oggettiva.

La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto che il nesso eziologico tra l’evento dannoso ed il suo collegamento con la cosa in custodia sono condizioni necessarie e sufficienti a fondare la responsabilità del custode, in eco del tradizionale brocardo cuius commoda eius et incommoda. Anche in assenza di colpa per negligenza, imprudenza ed imperizia a carico di chi esercita il potere di vigilanza e controllo sulla cosa…

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