AGENTI

Autore:  Alessandro Calzavara
ASSINEWS 323 – ottobre 2020  

Nella assicurazione di responsabilità civile professionale di ingegneri e architetti assume una particolare rilevanza la garanzia che riguarda i danni alle opere progettate e dirette. Spesso le condizioni generali di assicurazione (“oggetto dell’assicurazione”), da un lato limitano la garanzia ai soli danneggiamenti materiali a cose e lesioni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi (ovviamente compreso il committente) dall’assicurato e, dall’altro, escludono i danneggiamenti materiali alle opere oggetto della prestazione professionale ed a quelle delle quali esse ne fanno parte.

Questa esclusione relativa al danno alle opere viene derogata con una condizione particolare (anche perché altrimenti la specifica copertura avrebbe contenuti pressoché insignificanti) oppure, in assenza di espressa esclusione, le condizioni di polizza precisano a quali condizioni il danno cagionato alle opere da errori progettuali può rientrare in copertura.

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