In relazione al Procedimento sanzionatorio, con il provvedimento n. 99 del 6 ottobre 2020
l’IVASS adotta procedura per l’audizione a distanza delle parti.
Il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, recante la procedura di irrogazione
delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII (sanzioni e
procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni, prevede la possibilità per i destinatari della contestazione di chiedere un’audizione, purché ne facciano specifica ed espressa istanza – anche in sede di allegazione delle memorie difensive – indirizzata al soggetto competente all’istruttoria.
L’audizione è disposta esclusivamente nei confronti del legale rappresentante della società (o altra persona da questi espressamente delegata) e/o delle persone fisiche destinatarie della contestazione che ne abbiano fatto espressa richiesta e l’adozione da parte dell’IVASS di procedure per l’audizione a distanza delle parti può favorire l’esercizio del diritto di difesa qualora l’audizione in sede fosse impossibile o più difficilmente esperibile nei tempi ordinariamente previsti ovvero onerosa per la parte.
In considerazione di questo l’Istituto adotta la “Procedura per l’audizione a distanza delle parti, che viene definita dal provvedimento.
Nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto di difesa, il destinatario della contestazione, nel formulare istanza di essere sentito personalmente ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 39, può richiedere che l’audizione si svolga a distanza in videoconferenza, purché lo stesso sia dotato di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero manifesti l’intendimento di avvalersi dell’indirizzo PEC dell’avvocato o di altro consulente dal quale risulti eventualmente assistito. A tal fine, comunica l’indirizzo di posta elettronica collegato al contatto Skype di riferimento.
Le modalità sono descritte dagli articoli 3 e seguenti del provvedimento.