di Debora Alberici
L’amministratore che non paga l’Iva per via della crisi di liquidità rischia una condanna penale nonostante non sia socio perché avrebbe dovuto comunque attingere al suo patrimonio personale per saldare il debito con l’Erario.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 28488 del 14 ottobre 2020, ha respinto il ricorso di un manager. La tesi con la quale la difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio non ha fatto breccia presso i Supremi giudici. Per il Collegio, infatti, del tutto generiche – oltre che comunque irrilevanti ai fini della verifica dell’elemento soggettivo – risultano le affermazioni difensive nella parte in cui si evidenzia l’inesigibilità del ricorso a risorse personali, da parte dell’agente, per fronteggiare i debiti, in ragione della riconduzione della società a soggetti diversi dal ricorrente. Per la crisi di liquidità, insomma, non c’è giustificazione che tenga. Sul punto la terza sezione penale ha ribadito che il fatto che le obbligazioni tributarie siano rimaste inadempiute per l’esigenza di adempiere prioritariamente alle obbligazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è di per se’ idoneo a configurare la circostanza scriminante dello stato di necessità. E anzi, la prova inequivocabile del dolo del reato è rappresentata proprio dalla consapevole scelta di non pagare il tributo. ln relazione all’eventuale configurabilità della forza maggiore deve premettersi che la stessa rileva solo come causa esclusiva dell’evento e mai quale causa concorrente di esso; essa sussiste, cioè, nei soli casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica sono dovute all’assoluta e incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità. In altri termini, nei reati omissivi, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso. Ma non è ancora tutto. La Suprema corte ha confermato anche la confisca a carico del manager nonostante questi avesse già concordato un piano di rientro con il fisco e avesse iniziato a pagare alcune rate.
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