Surroga dell’assicuratore e diritto all’intero ammontare delle somme erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa
L’assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato-danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.
Tribunale di Roma sez. XVII, sentenza del 17 giugno 2019 n. 12782