L’Ivass ha posto in pubblica consultazione il documento nr. 3/2019 che contiene le modifiche al Regolamento IVASS n. 43/2019 di attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, determinate dall’estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, già previste dal precedente decreto (decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136). Lo schema di regolamento emendato dà attuazione all’estensione al 2019 della facoltà concernente i criteri di valutazione dei titoli non durevoli per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio secondo i local GAAP.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all’IVASS, entro il 30 ottobre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: normativabilancio@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata, da compilare in formato word.
Le modifiche apportate al Regolamento disciplinano l’applicazione delle misure introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, con particolare riguardo all’esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico local GAAP, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell’impresa. La disposizione, inizialmente introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 e estesa con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019 anche all’esercizio 2019, rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile.
La deroga è introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari registratasi nel periodo: è consentito alle imprese che alla chiusura di tale esercizio registrano minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole, di valutarli al valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato ovvero, per i titoli non presenti a tale data, al costo di acquisizione. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.
Analogamente a quanto previsto per l’esercizio 2018, le imprese che si avvalgono della facoltà per il 2019 trasmettono all’IVASS informazioni aggiuntive, devono accantonare gli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d’esercizio), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall’esercizio della facoltà. Il Regolamento prevede altresì che la deroga sia adottata con una delibera dell’organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto. L’esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.
Il documento è scaricabile sul sito dell’Istituto.