L’intervento dei giudici di legittimità su un presunto caso di atti vessatori del datore
Non bastano le semplici affermazioni del lavoratore
di Daniele Bonaddio
Danno da mobbing da provare. Infatti è onere del lavoratore dimostrare di aver subìto continui atti vessatori da parte del datore di lavoro, tali da ledere la sua dignità umana e professionale, al fine di spingerlo a presentare le dimissioni. Al riguardo, la prova dell’elemento intenzionale e vessatorio del datore di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, anche sulla base di presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Dunque, per rivendicare danni da mobbing a nulla rilevano le semplici affermazioni del lavoratore. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22928, con cui i giudici della Suprema corte si sono espressi in merito a un presunto caso di mobbing subìto da una lavoratrice. La dipendente lamentava, dapprima, di essere stata assegnata a turni notturni, e in seguito di aver subìto un demansionamento. Inoltre, chiedeva l’illegittimità del trasferimento in altra sede di lavoro con variazione della qualifica e orario di lavoro diurno. Cosa che aveva causato la diminuzione della retribuzione, oltre all’aumento delle spese di viaggio. Tale situazione le aveva procurato un disturbo ansioso depressivo fino a condurla alle dimissioni (con riduzione dell’importo pensionistico). I giudici della Corte d’appello avevano ritenuto legittimo il trasferimento e il conferimento delle nuove mansioni, giudicate non inferiori alle precedenti. E, a detta dei giudici di merito, la nuova retribuzione corrisposta era legittima, sicché non sussisteva alcun danno pensionistico. Pertanto, in assenza di prove concrete non sussisteva alcun danno da mobbing. La lavoratrice si opponeva a tale decisione, ma i giudici della Suprema corte hanno respinto il ricorso, partendo dall’assunto che le mansioni erano state ritenute equivalenti per mancata adeguata esposizione dei fatti di causa. In altri termini, non era stato ben indicato dal ricorrente l’inquadramento posseduto e quello superiore eventualmente conseguito. Quanto alla mancata erogazione dell’indennità di lavoro notturno, la Cassazione ha ricordato che trattasi di indennità cosiddette estrinseche, non connesse cioè alla qualità della prestazione o della persona del lavoratore. Pertanto, sono legittimamente eliminabili col mutamento delle modalità di esecuzione della prestazione e il venir meno della ragione per cui essa veniva erogata (lavoro notturno). Venendo al riconoscimento del danno da mobbing, i giudici di legittimità hanno precisato come nessuna prova del necessario elemento intenzionale (e vessatorio) del datore di lavoro fosse stata fornita dalla lavoratrice. Infine, seppure tale prova può essere fornita attraverso presunzioni, esse debbono essere gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie, invece, la lavoratrice si era limitata a dedurre che ai colleghi era stato consentito di proseguire con la modalità di telelavoro notturno, mentre a lei era stato impedito.
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