di Antonio Ciccia Messina

Si procede d’ufficio per le lesioni stradali colpose gravi o gravissime. Anche se la vittima non sporge querela le indagini e il processo vanno avanti. È l’effetto della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 223 depositata il 24 ottobre 2019), con la quale è stata salvata la procedibilità d’ufficio per i reati previsti dall’articolo 590-bis, primo comma, del codice penale (cp). Non c’è alcun bisogno che il danneggiato chieda la punizione del colpevole: pubblici ministeri e giudizi devono agire anche senza richiesta della vittima. Il caso portato all’attenzione della Consulta è uno dei tanti che capitano sulle strade italiane: una signora, alla guida della propria autovettura, non ha dato la precedenza a un motociclo, lo ha urtato e ha provocato lesioni personali gravi al conducente del motociclo; la signora è andata a processo imputata del reato descritto dall’art. 590-bis cp, che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime. Il problema è affrontato è la procedibilità: ci vuole o no la querela, quale presupposto della punibilità? A questo proposito va sottolineato che il dlgs 36/2018 ha modificato il regime di procedibilità per molti reati, derubricati procedibili a querela, ma non per le lesioni personali stradali gravi o gravissime. Il decreto 36/2018 ha operato nel solco della legge delega 103/2017, che aveva delegato il governo a prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; con alcune eccezioni, tra le quali l’ipotesi della vittima iincapace per infermità. Se si guarda all’art. 590-bis, primo comma, cp si vede che la punizione è della reclusione da tre mesi a un anno qualora il colpevole abbia cagionato lesioni gravi alla persona offesa, e con la reclusione da uno a tre anni se le abbia cagionato lesioni gravissime. In entrambe le ipotesi, dunque, la pena detentiva massima non supera nel massimo i quattro anni. Potenzialmente anche il reato dell’art. 590-bis cp poteva essere derubricato a reato procedibile a querela. Ma non è stato fatto. Dimenticanza o scelta legittima? A questo interrogativo ha dovuto rispondere la Consulta. La sentenza in esame ha abbracciato la tesi della scelta consapevole e legittima che il legislatore delegato poteva compiere nella sua discrezionalità, sfruttando la formulazione della legge delega, che consentiva di tenere ferma la procedibilità d’ufficio nel caso di persona offesa incapace per età o per infermità. La corte costituzionale ha considerato che la persona investita è, appunto, incapace per infermità. La conclusione è coerente con la scelta di dare una risposta all’allarme sociale determinato da gravi sinistri stradali. Con questa finalità, tra l’altro, era stata approvata la legge 41/2016 che ha introdotto il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali e passare a una querela di ufficio sarebbe stata una forte e inspiegabile contraddizione.
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