di Maria Elisa Scipioni.
Tra gli obiettivi della Riforma del sistema pensionistico targata dall’allora presidente del consiglio dei ministri Lamberto Dini, vi era assicurare una tutela previdenziale a lavoratori che fino ad allora ne erano sprovvisti.
La L. 335/1995, la Riforma Dini per l’appunto, riuscì nello scopo:
- prevedendo la costituzione di nuove Casse di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti iscritti agli Albi che fino ad allora non ne avevano una di riferimento (ciò si realizzò poi in virtù del D.Lgs attuativo 103/1996);
- ricomprendendo alcune categorie di professionisti a Casse già esistenti;
- disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata (art. 2, co. 26):
- di tutte le categorie residuali dei liberi professionisti, per i quali non è prevista una specifica cassa previdenziale; rientrano in tale fattispecie anche i professionisti con cassa previdenziale, nell’ipotesi in cui, ai sensi del regolamento, l’attività non sia iscrivibile;
- le forme di Collaborazione Coordinata e Continuativa;
- i venditori a domicilio (ex art. 36, L. 426/71).
Chi ne fa parte
In linea generale sono quindi soggetti all’obbligo assicurativo alla Gestione Separata istituita presso l’INPS:
- i lavoratori autonomi abituali non iscritti ad altre gestioni o casse previdenziali o che non sono tenuti al pagamento della contribuzione in tali fondi in base ai propri statuti e regolamenti. Il presupposto impositivo nei confronti di tali lavoratori risiede per l’appunto nel carattere di abitualità dell’attività lavorativa;
- tuttavia, l’art. 44, co. 2 del decreto legge 269/2003 ha esteso a partire dal 1° gennaio 2004 l’obbligo contributivo anche ai lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a euro 5.000;
Casi che necessitano ulteriori chiarimenti riguardano quei professionisti che esercitano contestualmente più attività. L’INPS è tornata anche recentemente a precisare la loro posizione nei confronti dell’Ente con la circolare n. 45 del 09.03.2018.
Si tratta di coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti diverse ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione o del versamento alla Cassa di appartenenza:
- la presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale (a esempio, l’art. 7 dello Statuto dell’INARCASSA: un architetto dipendente che svolge anche attività di consulenza, dovrà assolvere all’obbligo contributivo per la parte derivante dal compenso professionale alla Gestione Separata, in quanto INARCASSA vieta l’iscrizione in presenza di redditi da lavoro dipendente);
- la facoltà di non contribuzione presso la Cassa professionale nel caso di contemporanea iscrizione presso altra Cassa previdenziale obbligatoria (a esempio, art. 5, comma 7, dello statuto della Cassa dei Dottori Commercialisti: possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa i Dottori commercialisti iscritti agli Albi ed esercenti la professione che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all’iscrizione all’Albo professionale. A tal fine, gli interessati devono comunicare e documentare alla Cassa, nel termine previsto per l’iscrizione, le condizioni che li esonerano da tale obbligo);
- la facoltà di iscrizione alla Cassa nel caso di praticanti abilitati (ad esempio per la Cassa Forense Art. 5 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012).
Il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nella legge n. 335/1995. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito Albo professionale, oppure, se iscritti, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento.
Successive disposizioni e integrazioni normative hanno disposto l’iscrizione alla Gestione, in relazione alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono, anche per:
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche, e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Contribuzione Obbligatoria
A seconda della fattispecie di categoria lavorativa, e quindi della tipologia di reddito fiscale, la contribuzione dovuta alla Gestione presenta livelli diversi, come mostrato in linea generale dalla tabella seguente.
Aliquote di computo Gestione Separata anno 2019
Anno | Liberi Professionisti Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | Collaboratori e figure assimilate Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | |
2019 | 25,00% | 24,00% | 33,00% | |
Massimale 102.543 € | Minimale 15.878 € | |||
A partire dal 2018, l’aliquota contributiva per i collaboratori e figure assimilate equipara quella dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, ossia i dipendenti di aziende private.
In linea generale, l’aumento dell’aliquota contributiva avrà un impatto positivo sull’importo di pensione, in quanto per definizione la Gestione Separata eroga pensioni calcolate col sistema contributivo puro: l’importo dipende da quanto versato durante la vita lavorativa, come vedremo nel successivo appuntamento.
All’aliquota principale si aggiunge poi una quota del 0,72% destinata al finanziamento dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità di malattia, che fino a ottobre 2007 era pari allo 0,50%. Inoltre, la legge 22 maggio 2017, n. 81 – recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” – ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.