La responsabilità per cose in custodia, sancita dall’art. 2051 c.c., va esclusa nel caso di danni cagionati da una strada pubblica solo quando sia oggettivamente impossibile da parte dell’ente che ne è proprietario, per l’estensione del bene e per l’uso generale e diretto da parte dei cittadini, l’esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo a impedire situazioni di pericolo per gli utenti.
Diversamente, in ipotesi di beni di dimensioni e/o estensione limitate posti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico, è esigibile un controllo da parte dell’ente proprietario tale da assicurare una adeguata manutenzione degli stessi atta a prevenire pericoli per la pubblica incolumità.
Nel caso oggetto di decisione, il Tribunale ha ritenuto provato il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il comportamento omissivo dell’Ente che non aveva provveduto a garantire un’adeguata manutenzione del marciapiede.
La caduta era infatti avvenuta su un marciapiede di proprietà comunale, collocato in area di frequente passaggio pedonale, nelle vicinanze dell’ospedale cittadino; il Comune avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione, senz’altro esigibili tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
Tribunale di Brindisi, sentenza del 17 giugno 2019 n. 969