Il certificato di assicurazione attesta l’esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga l’assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato.
Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato – ai sensi dell’art. 1888 cod. civ. – attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza.
Peraltro, quando, per legge o per volontà delle parti, sia prevista, per un certo contratto, la forma scritta ad probationem, la prova testimoniale (e quella per presunzioni) che abbia a oggetto, implicitamente o esplicitamente, l’esistenza del contratto, è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento.
Tribunale di Cosenza sez. I, sentenza del 17 giugno 2019 n. 1263