Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente a oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extra-europea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 ratificata in Italia con l. n. 12 del 2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo.
Cassazione civile sez. unite, sentenza dell’8 luglio 2019 n. 18257