La responsabilità personale degli ex liquidatori o ex amministratori di una società di capitali, che opera sul piano della riscossione delle imposte, è subordinata alla previa instaurazione di una fase di contraddittorio, da attivarsi necessariamente mediante la notifica di un atto motivato che accerti gli elementi concreti circa la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 36 del dpr 602/73. In mancanza di tale fase prodromica, la richiesta erariale agli ex rappresentanti è illegittima. È il principio che si legge nell’ordinanza n. 19994/2018 emessa dalla quinta sezione della Corte di cassazione. Il caso nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento recapitata all’ex legale rappresentante di una srl, avente a oggetto dei debiti tributari accertati in capo all’ente collettivo. Sul piano della riscossione, infatti, l’articolo 36 del dpr 602/73 stabilisce che «i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono l’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari». Nel ricorso, il contribuente lamentava di non esser mai stato coinvolto in una fase accertativa che riguardasse la constatazione a proprio carico delle inadempienze previste dal citato art. 36, affinché possa operare quest’estensione di responsabilità in capo all’ex rappresentante di una società di capitali. Di contro, l’amministrazione finanziaria eccepiva la definitività della pretesa erariale e la piena operatività della norma sul piano della riscossione, e non anche dell’accertamento, atteso che la stessa è inserita nel dpr 602/73 il quale contiene «disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». La Cassazione ha bocciato la cartella e, ribaltando la decisione di seconde cure, ha accolto nel merito il ricorso introduttivo del contribuente. Secondo Piazza Cavour, è assolutamente necessario che il contribuente riceva la notifica degli atti di accertamento rivolti alla società, nonché quelli di constatazione della propria responsabilità, legata comunque a una condotta inadempiente da provare. Dunque, posto che da tale responsabilità possono derivare conseguenze gravi sulla persona fisica, la stessa deve essere coinvolta in questo procedimento, trattandosi di una «chiamata in solidarietà che non può prescindere dal preventivo contraddittorio».

Benito Fuoco
(…) che non è controverso in atti come l’Ufficio non abbia fatto precedere alla notifica della cartella de qua alcuna comunicazione, atto o provvedimento per contestare al ricorrente la sua responsabilità ex art. 36 dpr n. 602/1973 e che pertanto, in questa sede le ragioni del contendere si concentrano sull’applicabilità del predetto articolo e, segnatamente, dei suoi commi 4 e 5, ove la responsabilità di liquidatori ed amministratori pregressi per il mancato assolvimento degli obblighi erariali è condizionata a una preventiva forma di rituale contraddittorio procedimentale, con puntuale contestazione, risposta, eventuale notifica di atto di accertamento e possibilità di sua impugnazione; (…) che il primo motivo è infondato, poiché nel secondo capoverso della sentenza impugnata viene presa in esame la doglianza della responsabilità solidale del pagamento dei tributi del liquidatore e degli amministratori cessati, sicché vi è stata pronuncia sul punto; che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati rinvenendosi nella motivazione della sentenza gravata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36, commi 4 e 5 del più volte citato dpr n. 602/1973, motivo proposto al giudice di merito e riprodotto a pag. 8 e 9 del ricorso per cassazione, in ossequio al principio dell’autosufficienza; che questa Corte ha ribadito anche di recente come l’estensione di responsabilità di (ex) amministratori e liquidatori debba avvenire ponendoli in condizioni di esercitare il diritto di difesa e comunque con atto motivato (cfr. Cass., VI, ord. 17/07/2014, n. 16373 pres. ed est. M. Cicala); che il terzo grado di merito non ha fatto buon governo di questo principio; che nella sentenza; che nella sentenza qui impugnata non è conferente il richiamo all’orientamento di questa Corte in tema di necessaria partecipazione del contribuente decotto al processo tributario in uno con il liquidatore nominato, in quanto egli non viene spogliato pienamente della sua capacità e mantiene interesse a partecipare a un processo da cui possano scaturire nei suoi confronti responsabilità anche penali, sicché legittima e anzi doverosa sarebbe la notifica dell’accertamento anche all'(ex) amministratore: qui si controverte della chiamata in solidarietà che non può prescindere dal preventivo contraddittorio; che il quarto e quinto motivo possono essere ritenuti assorbiti; che pertanto la sentenza gravata merita di essere cassata ed accolto il ricorso originario del contribuente. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

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