Sussiste la legittimazione passiva del proprietario del fondo o dell’immobile da cui provengono le immissioni intollerabili, nel caso in cui il proprietario del fondo danneggiato proponga un’azione reale, volta all’accertamento dell’illegittimità delle dette immissioni e alla predisposizione di misure atte alla loro cessazione, mentre non vi è un’analoga legittimazione, per l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., poiché di tale responsabilità è chiamato a risponderne l’autore del fatto illecito.
Può comunque esservi una responsabilità anche del proprietario e locatore dell’immobile, nel caso in cui quest’ultimo abbia concretamente concorso alla realizzazione del fatto dannoso e non, invece, per il solo fatto di non aver diffidato il conduttore ad adottare le misure necessarie a impedire un pregiudizio per i terzi.
Cassazione civile sez. III, 15/06/2018 n. 15767