In presenza di una operazione finanziaria compiuta nel c.d. grey market, l’intermediario, per essere assolto dalla responsabilità addebitatagli dal risparmiatore, deve fornire la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento degli obblighi informativi a suo carico.
Cassazione civile sez. I, 15/06/2018 n. 15770