L’IVASS, in conformità all’art. 113 comma 1 CAP e art. 26 comma 1) Regolamento ISVAP n. 5/2006, dispone la cancellazione d’ufficio degli intermediari in caso di mancato esercizio dell’attività per oltre tre anni, senza giustificato motivo, a seguito dell’accertamento del relativo presupposto.
Il procedimento si rivolge agli intermediari “inoperativi”, vale a dire a coloro che non hanno stipulato la polizza di responsabilità civile professionale e non sono titolari di alcun incarico distributivo. A seguito della cancellazione, l’intermediario non perde tuttavia il requisito della professionalità e potrà chiedere in qualunque tempo la reiscrizione nel RUI, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’iscrizione.
In ragione dell’elevato numero dei destinatari, si legge in una nota, l’avvio e il provvedimento conclusivo di questo tipo di procedimenti non sono comunicati personalmente agli interessati ma sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità: la pubblicazione sul sito dell’Istituto ; la pubblicazione di un avviso relativo al procedimento medesimo sulla Gazzetta Ufficiale – serie Generale – e su un quotidiano a tiratura nazionale (come previsto dall’art. 8 comma 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990).
Nell’area riservata ai procedimenti in corso è possibile visualizzare le comunicazioni di avvio del procedimento di cancellazione dal RUI per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, per le quali sia ancora pendente il termine per presentare documenti o elementi giustificativi.
Nell’area procedimenti conclusi è possibile visualizzare l’elenco dei provvedimenti di cancellazione dal RUI per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, adottati dall’IVASS all’esito del relativo procedimento.