GIURISPRUDENZA

CONCETTO, CARATTERISTICHE E RESPONSABILITÀ  DELL’ORMEGGIATORE

Autore: Domenico Caiafa
ASSINEWS 301 – ottobre  2018

Il legislatore del ‘42, con illuminata lungimiranza, nel tipicizzare i contratti all’epoca utilizzati con frequenza, ha dato ampio spazio all’autonomia contrattuale per la formazione giuridica di futuri schemi aderenti a nuove realtà.

Al I comma dell’art. 1322 c.c. che regola la materia, il legislatore ha consentito la possibilità di determinare liberamente il contenuto del contratto laddove, al II comma della richiamata normativa, specifica “… le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

Detti contratti – che dovevano rappresentare l’eccezione – successivamente per i traffici e i rapporti sempre più articolati, costituiscono quasi la regola per cui il contratto c.d. atipico (o innominato) diventa la formalizzazione giuridica di molte realtà economiche che evolvono nel tempo.

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