di Carla de Lellis

Va risarcito del danno da mobbing il dipendente trasferito illegittimamente e lasciato lavorare in condizioni logistiche improponibili, del tipo senza un ufficio (costringendolo a transitare per le stanze dei colleghi) né una scrivania, tavolo o sedia. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 25105/2018 depositata ieri, confermando i precedenti giudizi di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. La pronuncia riguarda il caso di una lavoratrice che, assunta per svolgere funzioni di titolare di un ufficio, viene successivamente trasferita ad altra sede dove, però, si ritrova (in base alla denuncia della lavoratrice) a operare in condizioni di emarginazione, demansionamento e mortificazione professionale. Sia il tribunale sia la corte di appello riconoscono effettivamente l’ipotesi di mobbing sofferto dalla lavoratrice, in quanto costretta a lavorare in condizioni di disagio.

Tutto scaturisce dal trasferimento presso la nuova sede, dichiarato illegittimo, il quale ha avuto ricadute negative sulla vita personale e professionale. Nella nuova sede, infatti, la lavoratrice ha lavorato in condizioni di emarginazione, costretta a subire una mortificazione professionale e il depauperamento del bagaglio di esperienze acquisite, in quanto adibita a mansioni non consone al ruolo rivestite e in condizioni logistiche non proponibili, non avendo a disposizione né un tavolo, né una sedia, e vedendosi costretta a transitare per le stanze dei colleghi, dalle quali doveva allontanarsi all’arrivo dei rispettivi clienti. Tutto ciò, aggiunge la sentenza, nonostante il trasferimento fosse stato motivato «con esigenze organizzative e commerciali e con la necessità di dotare il suddetto ufficio di un qualificato supporto sia di esperienza gestionale che commerciale». Per la Cassazione, la condotta del datore di lavoro va censurata in quanto, in violazione agli obblighi di protezione (ex art. 2087 del codice civile) e dei diritti del lavoratore, ha posto in essere una serie di comportamenti ostili, con mortificazione ed emarginazione del lavoratore, idonei a costituire fatto generatore del danno risarcibile.

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