Anticipo di pensione (da restituire) a chi ha 63 anni
di Daniele Cirioli
Via libera all’«Ape volontaria». Entra in vigore oggi, infatti, il dpcm n. 150/2017 che approva il regolamento sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape), pubblicato ieri sulla G.U. n. 243. Si apre così l’opportunità a chi ha almeno 63 anni d’età di chiedere un anticipo che poi restituirà, una volta a riposo, in 12 rate mensili, per 20 anni, con trattenute sulla pensione. Introdotta dalla legge di Bilancio 2017, l’Ape volontaria doveva essere operativa dal 1° maggio scorso fino al 31 dicembre 2018: la richiesta degli arretrati va fatta entro il 18 aprile 2018. Per la definizione della disciplina sono necessari due accordi quadro (uno Abi per le regole sul prestito bancario; l’altro Ania per le regole sull’assicurazione contro il rischio premorienza), nonché le istruzioni Inps.
Un prestito sulla pensione. Con notevole ritardo sulla tabella di marcia, dunque, la «Ape volontaria» diventa operativa. Novità delle novità della legge di Bilancio 2017 (la legge n. 232/2016), l’anticipo pensionistico (questo il significato di «Ape») «volontario» (per distinguerlo da quello «sociale» il cui costo è a carico dello Stato) consente di avere anzitempo una quota della futura pensione, cioè prima di aver compiuto l’età fissata dalla legge per la pensione di vecchiaia. Precisamente, l’anticipo si può ricevere a partire dai 63 anni d’età, in presenza di almeno 20 anni di contributi, qualora entro 3 anni e 7 mesi si maturi il diritto alla pensione di vecchiaia e questa, al netto della rata di ammortamento del prestito richiesto (Ape), risulti non inferiore a 1,4 volte il minimo Inps (che significa, a valore corrente, non inferiore 702,65 euro mensili, considerato che il minimo Inps è pari a 6.524,57 euro). Non si tratta di prepensionamento, perché non c’è riduzione dei requisiti; né tantomeno di erogazione anticipata della pensione: è piuttosto un vero e proprio finanziamento dello stesso tipo del «prestito al consumo». Un prestito, cioè, che il lavoratore può richiedere pagando un prezzo (dato da: interessi di finanziamento; premio assicurativo contro il rischio di premorienza; commissione di accesso al fondo garanzia) e che rimborserà, a rate mensili, in 20 anni, una volta che inizierà a intascare la pensione di vecchiaia. Per ora si conosce solo il costo del fondo di garanzia: una commissione dell’1,6% del prestito. Interessi e premio assicurativo, invece, devono ancora essere definiti.
Arretrato entro sei mesi. La legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’Ape volontaria con operatività dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, rimettendo la fissazione della disciplina a un decreto che doveva essere emanato entro febbraio. I termini non sono stati rispettati e, dunque, si parte con ritardo. Un ritardo, tuttavia, che non arrecherà danno a chi poteva richiedere l’Ape dal 1° maggio, perché viene consentito di richiedere gli arretrati entro sei mesi dall’entrata in vigore del dpcm 150/2017, ossia entro il prossimo 18 aprile.
Gli accordi quadro. Per la definizione completa della disciplina sono necessari due accordi quadro (il primo tra il ministro del lavoro e quello dell’economia con l’Abi, l’associazione bancaria italiana, per la fissazione delle regole del prestito; il secondo tra gli stessi ministri e l’Ania, l’associazione nazionale imprese di assicurazione, per le regole sull’assicurazione contro il rischio premorienza), nonché le consuete istruzioni dell’Inps che diranno, praticamente, gli adempimenti per accedere all’Ape. Gli accordi quadro, tra l’altro, fisseranno anche il prezzo (a carico dei richiedenti) del prestito per le due quote relative a interessi e premio di assicurazione. Il dpcm contiene cinque allegati: modello di domanda di certificazione del diritto all’Ape volontaria; tre modelli di domanda di Ape volontaria; modello di domanda di pensione di vecchiaia legata all’Ape volontaria.
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