Valore indiziario del modulo di constatazione amichevole portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore solo nel corso del giudizio nei suoi confronti
La denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa, pur senza la fissazione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.)
- delle circostanze
- delle modalità
- e conseguenze del sinistro
onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2017 n. 22415