Il professionista paga anche senza prova certa di danno
di Debora Alberici* *cassazione.net

Stretta della Cassazione sulla responsabilità professionale. L’avvocato o il commercialista rispondono anche senza prova certa del danno causato da una loro inattività, per esempio una mancata impugnazione, essendo sufficiente il criterio del cosiddetto «più probabile che non». In base al quale il pregiudizio al cliente diventa più probabile in caso di omissione della prestazione professionale. È quanto affermato con una importante sentenza dalla Suprema corte, n. 25112 del 24 ottobre 2017, e con la quale è stato respinto il ricorso di due legali che non hanno riassunto il giudizio nell’ambito di una causa per licenziamento illegittimo. La difesa aveva tentato di smontare la decisione con la quale i giudici territoriali avevano inchiodato i professionisti alle proprie responsabilità. Nessuna prova certa che l’impugnazione avrebbe condotto a una vittoria processuale. La tesi non ha però convinto gli Ermellini che, dopo una lunga quanto interessante motivazione hanno sancito espressamente che «in tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza, o «del più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa». In altre parole, per gli Ermellini, nei casi come quello in esame, l’accertamento del nesso causale si estende con medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica, ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito. Di tale danno, in queste circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.

Con specifico riferimento al mondo legale, anche se la Cassazione nomina espressamente in sentenza anche i commercialisti, si può affermare la colpa del difensore per le omissioni commesse con una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che aveva chiesto al collegio di accogliere alcuni dei motivi presentati dai professionisti.
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