Cade l’accusa di tangenti, la sanzione resta
di Dario Ferrara
Non basta che in appello sia assolto uno dei funzionari pubblici accusati di corruzione a far cadere «per riflesso» le sanzioni «231» a carico della società che si sarebbe avvantaggiata della trasformazione di terreni da agricoli a edificabili. E ciò perché va escluso un mero criterio di responsabilità «di rimbalzo» dell’ente rispetto a quella della persona fisica. Il giudice del gravame, dunque, avrebbe dovuto verificare che la società si sia avvantaggiata di altre condotte di corruzione ipotizzate a carico di amministratori locali e altri funzionari, visto che dal giudizio di primo grado emerge che la prova del pagamento delle tangenti scaturisce dai movimenti bancari della srl. È quanto emerge dalla sentenza 49056/17, pubblicata il 25 ottobre dalla Cassazione. Accolto il ricorso del procuratore presso la Corte d’appello. Stop all’assoluzione della società per responsabilità ex dlgs 231/01 perché fin dalla contestazione si evince che l’illecito amministrativo è posto in essere dall’amministratore di diritto della società, poi condannato con sentenza definitiva in sede di giudizio abbreviato, mentre un consigliere comunale ha patteggiato. Il fatto che alcuni imputati abbiano scelto riti alternativi non può incidere sull’originaria contestazione a carico dell’ente né ridurre l’ambito della cognizione del giudice. Insomma: la Corte d’appello avrebbe dovuto andare più a fondo perché l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente «non coincide con il reato ma costituisce qualcosa di diverso che addirittura lo ricomprende».
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