di Stefano Manzelli
Non risponde del reato di fuga dal sinistro l’automobilista che dopo aver tamponato un veicolo si ferma a discutere con l’altro conducente. In particolare se non risultano feriti e la polizia stradale appositamente contattata non è in grado di intervenire. Lo dice la Cassazione, sez. IV pen. con sentenza n. 44616/2017. Un conducente frettoloso ha tamponato e si è arrestato qualche decina di metri dopo, fermandosi a parlare con l’altro autista. Dopo aver verificato la mancanza di feriti e aver contattato telefonicamente la Stradale il trasgressore ripartiva senza fornire generalità al soggetto tamponato. Contro la conseguente condanna per fuga dal sinistro ha proposto ricorso in Cassazione. Non è penalmente rilevante la condotta dell’autista che si è fermato dopo l’urto per verificare l’accaduto. L’art. 189 Cds sanziona infatti solo con misure amministrative il conducente che riparte dopo il sinistro senza agevolare lo scambio dei dati, in assenza di feriti.
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