Anche se la Compagnia si dice pronta a restituire i premi incassati, il giudice contabile non si fa convincere
a cura di Sonia Lazzini
La vicenda ha origine da una comunicazione (nota prot. n.14040 del 30 novembre 2012) con cui il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Parco Regionale Migliarino trasmetteva alla Procura della Corte dei Conti della Toscana la determinazione n.585 del 30 luglio 2012 avente ad oggetto la stipula di una polizza assicurativa per gli amministratori dell’Ente avente ad oggetto anche la copertura per i danni erariali, allegando copia del verbale n.5 del 28 novembre 2012 con cui i revisori avevano evidenziato l’illegittimità della spesa relativa a tale polizza assicurativa, configurante un danno per l’Erario.
La Corte dei Conti della Toscana con la sentenza numero 243 del 12 ottobre 2017 fa piena applicazione dell’ art. 3, comma 59, della l. n.244 del 2007
Sottolineano infatti i giudici fiorentini: “In particolare il legislatore con l’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007 n.244, ha previsto la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile, e sanziona l’amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario della copertura assicurativa con il pagamento a titolo di danno erariale, di un una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.
Il verdetto è chiaramente in linea con tutti i precedenti giurisprudenziali:
In merito la giurisprudenza contabile – Sezione giurisdizionale Emilia Romagna con sentenza n.95/2012 richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui già da lungo tempo è stata chiarita l’illegittimità della copertura assicurativa della responsabilità amministrativa affermando che le Sezioni Riunite, con la sentenza n.707-A del 5 aprile 1991 avevano esplicitato il limite di assicurabilità individuandolo nel divieto di assumere a proprio carico rischi non propri, così come invece avverrebbe nel caso di assicurazione del danno erariale ove la polizza sia assunta a carico dell’ente, il quale diventa in tal modo il creditore di se stesso.
Di conseguenza – concludono i giudici toscani – va riconosciuto sussistente il danno contestato dalla Procura contabile.
Sussiste l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa in quanto appare evidente l’antigiuridicità del comportamento doloso di chi ,mantenendo una prassi illegittima in palese difformità dalla evoluzione normativa, e con una prassi illegittima causativa un aggravio di responsabilità in chiara violazione dei doveri derivanti dal rapporto di servizio, abbia garantito la piena e completa deresponsabilizzazione, sotto il profilo gestionale, della classe dirigente e politica dell’ente cui viene addossato il relativo onere: Sezione giurisdizionale Emilia Romagna n. 95/2012.
Va, pertanto, affermata la responsabilità dei due soggetti chiamati in giudizio derivante dai suddetti contratti assicurativiU_ ed A- per garantire la responsabilità civile verso terzi dei propri dirigenti e del Collegio dei revisori, né rileva la disdetta del contratto con effetto retroattivo invocata dalle parti convenute o la disponibilità della compagnia assicuratrice a restituire i premi ricevuti, vista la natura rigidamente sanzionatoria della norma avente ad oggetto la tipizzazione di attività amministrative illegittime in funzione puramente sanzionatoria ed avente ad oggetto una mera sanzione finanziaria scollegata causalmente dall’eventuale pregiudizio erariale che da quel determinato comportamento può derivare.
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