Pagine a cura di Daniele Cirioli

A regime il nuovo cumulo contributivo per la pensione. Consente di maturarne il diritto con la somma (cumulo) dei vari spezzoni di contributi versati in varie gestioni previdenziali per vari tipi di lavori svolti: dipendente, autonomo, professionale; nel pubblico o privato. In vigore dal 1° gennaio, finora la misura ha avuto raggio d’azione limitato, cioè senza facoltà di cumulare i contributi delle casse professionali per questioni sollevate dalle stesse Casse.

La questione è stata risolta dalla circolare Inps n. 140/2017, con una soluzione tutta nuova, concordata con il ministero del lavoro: la pensione di vecchiaia a «formazione progressiva».

Un puzzle di contributi. La pensione? È sempre più un puzzle di contributi tra Inps e casse di previdenza professionali. In tempi di lavori brevi e discontinui, come quelli che stiamo vivendo da alcuni anni, anche la pensione non è più una e sola, ma la somma di tante quote corrispondenti a tanti spezzoni di contributi pagati in fondi, casse e gestioni previdenziali diversi. Per comporre questo puzzle, i lavoratori hanno a disposizioni varie vie talvolta sovrapponibili tra di loro: dalla tradizionale ricongiunzione (gratuita per i fortunati vecchi lavoratori, oggi a pagamento) fino al «nuovo cumulo» della legge Bilancio 2017, da poco entrato a regime.

Il puzzle dei contributi, inoltre, può riguardare anche la natura degli stessi contributi. I periodi utili a ottenere la pensione, infatti, sono generalmente quelli durante i quali sono stati versati i contributi obbligatori in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa. La legge, però, consente di utilizzare anche altri tre «tipi» di copertura contributiva, ad esempio quelli relativi a periodi di malattia oppure agli anni di studio, al periodo di servizio militare. Riassumendo, i contributi utili alla pensione sono: i contributi «obbligatori» da lavoro; i contributi «figurativi»; i contributi «da riscatto»; i contributi «volontari».

L’ordine d’elencazione dei quattro tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria) non è casuale, ma corrisponde a una priorità stabilita dalle norme di legge. Ciò vuol dire che, in caso di coesistenza nella stessa settimana di una contribuzione obbligatoria e una figurativa (come, ad esempio, la sovrapposizione tra la retribuzione e l’inizio della maternità) si dà valore alla prima, senza possibilità di raddoppiare il periodo (lavoro più maternità). Così avviene anche per il secondo e il terzo tipo di contribuzione. Nel caso più frequente (coincidenza tra gli studi universitari e la leva) il riconoscimento figurativo per il servizio militare è preminente e quindi «annulla» il corrispondente riscatto di laurea (anche in questo caso è escluso il «raddoppio» dei periodi/contributi).

Dalla «ricongiunzione» al «nuovo cumulo». Quella di poter «sommare» i diversi periodi contributivi, al fine di maturare un’unica pensione, è un’esigenza da sempre avvertita dai lavoratori. Infatti, nella vita di ogni lavoratore, pubblico o privato, dipendente, autonomo, professionista, capita di dover cambiato mestiere e funzione e, quindi, di ritrovarsi con diversi periodi assicurativi e contributi versati a diverse gestioni di previdenza (Inps, ex Inpdap, casse professionali). All’avvicinarsi del momento della pensione si presenta il problema: come verranno calcolati i diversi spezzoni contributivi? Danno diritto tutti e alla stessa misura a una pensione? E, soprattutto: con quali requisiti posso mettermi in pensione? Oggi si contano diverse vie per maturare il diritto a una pensione quando si sono pagati contributi in varie gestioni:

a) la ricongiunzione dei contributi che, in realtà, è una via con tre diverse direzioni:

1) ricongiunzione verso il fondo pensione lavoratori dipendenti;

2) ricongiunzione verso fondi diverso dal fondo pensione lavoratori dipendenti;

3) ricongiunzione dei contributi delle casse di previdenza dei professionisti;

b) il cumulo dei contributi per i lavoratori autonomi;

c) il cumulo «contributivo»;

d) il computo;

e) la totalizzazione;

f) il nuovo cumulo, da poco entrato a regime.

La pensione di vecchiaia arriverà «a rate». Il via libera al cumulo arriva con 10 mesi di ritardo (è stato introdotto dalla legge Bilancio del 2017, la n. 232/2016, art. 1, commi 195-198).

Per questo tempo è rimasto parzialmente non operativo per via di perplessità sollevate dalle Casse sulla solidità dei propri bilanci.

Infatti, poiché con il cumulo si viene di fatto ad anticipare l’età della pensione, le Casse hanno temuto (non a torto) lo stravolgimento dei propri equilibri finanziari dal momento che avrebbero dovuto erogare anticipatamente le pensioni (e, quindi, sobbarcarsi di spese aggiuntive non preventivate).

Per superare l’impasse è arrivata la soluzione della «formazione progressiva» della pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo, cosa che tiene distinti due momenti per le quote di pensione corrispondenti alle attività prestate da professionisti: quello della pensione e quello di effettiva percezione della pensione.

Va subito notato che la novità tocca soltanto la «pensione di vecchiaia con il nuovo cumulo» richiesta con contributi versati nelle Casse, ma non riguarda invece le altre pensioni che possono essere richieste con il nuovo cumulo, cioè la «pensione anticipata», la «pensione d’inabilità» e la «pensione ai superstiti».

La soluzione della «formazione progressiva» comporta che, per ottenere la «pensione di vecchiaia in cumulo», valgono le seguenti regole:

per il «diritto» occorre maturare i requisiti minimi di età e di contributi previsti per l’Inps, considerando tutti i periodi contributivi, di tutte le gestioni previdenziali interessate dal cumulo (i requisiti sono nelle tabelle in altra pagina);
la «misura» è data dalla somma di tante quote di pensione che ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo calcola secondo le proprie regole (è il c.d. calcolo «pro-quota»);
l’«erogazione» avverrà sempre e solo a cura dell’Inps, ma (ecco la novità) potrà avvenire anche per tranche e a epoche diverse: da subito sarà l’Inps a erogare la quota di pensione a carico delle proprie gestioni; ogni cassa interessata al cumulo, invece, erogherà la propria quota di pensione a partire dalla data di maturazione, da parte del lavoratore, dei requisiti di età e contributi previsti dalla stessa cassa (i requisiti sono nelle tabelle in altra pagina), i quali evidentemente potranno coincidere o meno con quelli dell’Inps (perciò la pensione si dice a «formazione progressiva», perché erogata anche a tappe differenti).
© Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7