di Giuseppe Mantica
Non tutti gli incidenti scolastici implicano responsabilità in capo all’istituto ed al ministero dell’istruzione. La Corte di cassazione ha respinto le pretese risarcitorie dei genitori di una bambina che si era fatta male cadendo durante la ricreazione. In precedenza anche il Tribunale di Milano e la Corte di appello avevano dato ragione alla Pubblica amministrazione che aveva dato prova di trattarsi di situazione di causa non imputabile a strutture e personale della scuola.
Questa linea è stata condivisa e confermata dai Giudici di legittimità con la sentenza n. 22800/17, della terza sezione civile, depositata il 29 settembre scorso che, rigettando il ricorso, ha anche condannato i genitori a rifondere le spese di causa alla compagnia di assicurazione della scuola e all’aggravio degli oneri di giustizia (aumento del contributo unificato da versare allo Stato). In sede di secondo grado restava accertato che l’alunna era nel cortile per trascorrere la ricreazione, alla presenza del personale scolastico predisposto, e si feriva urtando contro il cordolo in cemento della rampa per disabili; altrettanto era acquisito il carattere accidentale della caduta e le improvvise e repentine condizioni nelle quali era avvenuta.
La Cassazione, chiamata a indagare sulla legittimità della pronuncia di appello, poneva a fondamento del ragionamento decisorio i due principi della responsabilità di natura contrattuale della scuola e quello cosiddetto da «contatto sociale» dell’insegnante. Da un lato, infatti, l’istituto scolastico è tenuto ad assicurare l’assenza di pericoli nei luoghi in cui si svolge l’attività in tutte le sue espressioni (quindi anche il cortile); dall’altro, l’adempimento degli obblighi di vigilanza, ancor più intenso quanto minore è l’età dell’allievo. Consegue che il danneggiato nell’avviare un giudizio deve provare l’esistenza e il titolo del rapporto giuridico (è sufficiente l’atto di iscrizione), mentre la scuola deve dimostrare che, sebbene esistente, il fatto dannoso sia dovuto a causa non imputabile.
La Cassazione ha, quindi, dedotto per il caso che, pur sussistendo le ipotesi delle predette responsabilità, acquistavano decisivo rilievo per escludere addebiti alla scuola sia la regolarità e la non pericolosità delle strutture (peraltro obbligatorie per la tutela dei disabili), sia la repentinità della caduta della bambina che si era verificata imprevedibilmente e senza che fosse possibile, per il personale presente, alcun intervento per evitarla.
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