INFORTUNI

Autore: Alberto Scardino
ASSINEWS 290 – ottobre 2017

 

L’articolo 1882 del codice civile stabilisce che “L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Prescindendo quindi dalla natura giuridica del contratto di assicurazione contro gli infortuni – che garantisce appunto “un evento attinente alla vita umana” con conseguenze lesive per l’assicurato – si ritiene di sintetizzare che secondo la dottrina e la legge l’assicurazione contro gli infortuni rientra tra le assicurazioni contro i danni, in quanto garantisce un evento dannoso per la persona assicurata, e, secondo la giurisprudenza, essa avrebbe delle peculiarità tipiche del ramo vita, per gli infortuni con esito mortale – che presuppongono la morte dell’assicurato ed il pagamento della somma garantita non a questi ma al beneficiario, che è necessariamente persona diversa – e del ramo danni per gli altri eventi non mortali che determinano un peggioramento, transitorio o definitivo, delle condizioni di salute dell’assicurato e perciò un danno.

Si può quindi concludere che l’assicurazione contro gli infortuni è un contratto con il quale l’assicuratore, previo pagamento di un premio, si obbliga a pagare il capitale garantito all’assicurato, in caso di sua invalidità permanente o inabilità temporanea conseguenti ad infortunio, o ai beneficiari indicati in polizza, qualora questi sia deceduto in conseguenza dell’infortunio. Ciò in qualche modo giustifica alcune clausole contrattuali normalmente presenti in questo genere di assicurazioni, come quella che stabilisce: “Qualora, dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato risultasse in vita, la Società assicuratrice avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita”, spesso precisando opportunamente che “L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente”.

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