E’ un importante principio che la nostra giurisprudenza sta affermando a viva voce, tenuto anche conto che i costi dell’offerta in caso di ricorso all’avvalimento o al raggruppamento temporaneo di imprese sono più alti.
A cura di Sonia Lazzini
Nello specifico, la sentenza numero 2338 dell’11 ottobre 2017 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo sancisce che:
“La scelta della stazione appaltante di suddividere in due soli lotti la fornitura viola il principio di concorrenzialità delle gare pubbliche, che ha il suo elemento cardine nel principio di massima partecipazione delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, imprese che devono avere il diritto di scegliere se partecipare in forma singola ovvero se ricorrere agli istituti dell’avvalimento o del raggruppamento temporaneo.
Recita l’art. 51, c. 1, d.lgs. n. 50/2016: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture…. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese”.”
Da parte nostra l’osservazione che anche in materia di modalità di presentazione delle garanzie fideiussorie negli appalti, il nostro legislatore ha fornito alcune agevolazione alle micro, piccole e medie imprese.
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