Nell’applicazione dell’art. 2054, comma 3, c.c., non è sufficiente la mancanza del consenso del proprietario del veicolo per vincere la responsabilità dello stesso per danni ai terzi cagionati dalla sua circolazione; infatti, deve valutarsi la volontà contraria alla circolazione attraverso il comportamento ostativo posto dal proprietario che dimostri la sua diligenza e l’adozione delle cautele necessarie per impedire la circolazione del veicolo.
Nel caso oggetto di decisione, relativo all’azione di risarcimento intrapresa nei confronti dell’impresa proprietaria dei mezzi rubati, è stata riconosciuta la responsabilità di quest’ultima che non aveva adottato cautele sufficienti per impedire il furto dei mezzi stessi.
Cassazione civile sez. III, 27/09/2017 n. 22449