di Carla De Lellis
«Rita» strutturale. La rendita integrativa temporanea anticipata (questo il significato di Rita) potrà essere richiesta dai lavoratori, pubblici e privati, iscritti a un fondo pensione, in caso di perdita del lavoro se maturano l’età per la pensione di vecchiaia entro cinque anni; e in caso di non occupazione per 24 mesi a patto che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro 10 anni. Lo stabilisce la bozza di ddl Bilancio 2018 che modifica la misura introdotta dalla legge n. 232/2016 (legge Bilancio 2017) in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018.
Quando sarà fruibile. Due le nuove ipotesi di ricorso alla Rita: da parte dei lavoratori che cessino l’attività di lavoro e maturino l’età per la pensione di vecchiaia nel proprio regime pensionistico obbligatorio nei cinque anni successivi; da parte dei lavoratori inoccupati per oltre 24 mesi che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro dieci anni. Nell’uno e nell’altro caso, presupposto perché si possa richiedere l’anticipo al fondo pensione è l’esistenza della situazione di bisogno legata alla perdita di lavoro.
Capitale anticipato. L’erogazione della Rita sarà possibile a partire dalla richiesta fino all’età per la pensione di vecchiaia e consisterà della liquidazione frazionata del montante accumulato.
Fisco agevolato. La Rita beneficia di un regime fiscale agevolato. La quota di rendita tassabile, infatti, paga una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla previdenza integrativa (fondi pensioni), con limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tuttavia, il percettore avrà la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, ma di quella ordinaria, direttamente sulla dichiarazione dei redditi.
Dipendenti pubblici. La Rita è fruibile anche ai dipendenti pubblici. In tal caso, questi lavoratori (statali, dipendenti enti locali, p.a. ecc.) non riceveranno subito la liquidazione del trattamento fine rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs), dovendo comunque attendere l’età per la pensione di vecchiaia (dopo 12/24 mesi).
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